Durante il corso tenutosi il 24 gennaio scorso al Centro di Formazione CSA dalla Dr.ssa Mirka Capuano su Stress Lavoro Correlato e Burn Out, nel quale si è parlato dell’importanza di considerare questo rischio in ambito lavorativo, il collega Assistente Sociale Dr. Edoardo Canazza ha proposto ai colleghi presenti al corso di porre qualche quesito al sottoscritto RSPP per meglio capire cosa implicasse la valutazione di questo rischio per i lavoratori e cosa, e a chi, in azienda, si possa chiedere qualora ci si trovasse in una condizione di burn out.
Rispondo, quindi, ai principali quesiti che mi sono pervenuti cercando di essere il più esaustivo possibile e ringrazio per avermi dato l’occasione di portare a conoscenza dei Soci, questa problematica che, sebbene poco conosciuta, ha rilevanti implicazioni in ambito sociale e personale.
Rimango, comunque, a disposizione per approfondimenti ulteriori.
1) Il burn out è una malattia professionale?
Il burn out è uno stato di esaurimento persistente che in alcuni casi può determinare assenze prolungate dal lavoro, ma non è riconosciuto dalla legge come malattia professionale, perché in genere è dovuto a diversi fattori concomitanti e non sempre correlati al lavoro e/o non facilmente riconducibili ad esso.
2) La nostra Cooperativa lo rileva come rischio professionale nelle diverse mansioni/servizi? Ci sono mansioni più a rischio?
Sì, certo che viene rilevato come rischio professionale e non vi sono mansioni più a rischio; è trasversale a tutte le mansioni ed alle 3 Cooperative CSA; fa parte della macro categoria cosiddetta dei “Rischi psicosociali” (di cui i più noti sono lo stress, il burnout e le violazioni dell’integrità personale); nella valutazione del rischio specifica, inserita nel “Rischio Stress Lavoro Correlato” i lavoratori, vengono, preliminarmente analizzati per “gruppi omogenei”; ad esempio in una RSA “gli OSS” o “gli Ausiliari”, in una CSE “gli Educatori”, e così via: i rischi psicosociali possono avere conseguenze psicologiche, fisiche e sociali negative, come stress, esaurimento o depressione e a volte possono derivare anche da inadeguate modalità di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro e/o da un contesto lavorativo socialmente mediocre; per questo devono essere valutati con figure e strumenti di carattere aziendale.
3) Da chi può essere certificato?
A livello, e per quanto riguarda la propria sfera, personale, dal proprio Medico Curante (MMG) o da uno specialista, Psicoterapeuta ad esempio. A livello lavorativo, dal Datore di Lavoro tramite un apposito “Gruppo di gestione” che, una volta eseguita la raccolta dati e la valutazione del rischio, ottiene un punteggio che tramite degli indicatori per “Area di valutazione” (Area Indicatori Aziendali, Area Contenuto del lavoro, Area Contesto del lavoro) fornisce la misura del rischio stesso che può essere Basso, Medio od Elevato, con la eventuale previsione di interventi a breve, medio o lungo termine da eseguirsi per la risoluzione delle eventuali problematiche evidenziate; alcuni Indicatori delle varie Aree sono ad esempio:
Area di valutazione “Indicatori Aziendali”: Infortuni, Assenza per malattia, Ferie non godute, Rotazione del personale, Turnover, Procedimenti/ Sanzioni disciplinari, Richieste visite straordinarie;
Area di valutazione “Contenuto del lavoro”: Ambiente ed attrezzature di lavoro, Pianificazione dei compiti, Carico, ritmo, orario di lavoro;
Area di valutazione “Contesto del lavoro”: Funzione e cultura organizzativa, Ruolo nell’ambito dell’organizzazione, Evoluzione della carriera, Autonomia decisionale, Rapporti interpersonali sul lavoro, Interfaccia casa lavoro, conciliazione vita/lavoro.
Qualora il punteggio di rischio non evidenziasse particolari condizioni organizzative che possano determinare la presenza di stress correlato al lavoro, il risultato viene riportato nel DVR prevedendo un “piano di monitoraggio” consistente in un periodico controllo dell’andamento degli eventi sentinella (gli “indicatori” sopra descritti).
In caso di rischio Elevato è necessario, invece, procedere alla valutazione soggettiva dello stress lavoro – correlato detta anche valutazione approfondita. La metodologia utilizza un “questionario-strumento indicatore” (metodologia INAIL), composto da 60 domande riguardanti le condizioni di lavoro ritenute potenziali cause di stress all’interno dell’azienda; presenta facile somministrabilità e la garanzia dell’anonimato; permette al datore di lavoro ed al “gruppo di gestione della valutazione” di poter avere chiari e utili risultati per le successive (eventuali) misure correttive. Per queste ultime, il datore di lavoro ha la possibilità di avvalersi di percorsi alternativi attraverso il coinvolgimento di figure professionali specifiche, anche esterne all’azienda, ma garantendo sempre e comunque la centralità delle figure aziendali della prevenzione, anche nel caso in cui intervengano appunto consulenti esterni.
4) Il MC dell’Azienda può accertare questa sindrome?
Il MC, Medico Competente, se ne può accertare in quanto è un componente del Gruppo Gestione Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato, composto da Datore di Lavoro, RSPP, MC, RLS, Responsabile Gestionale Procedura di Valutazione (coincide con l’RSPP) e tramite gli strumenti sopra descritti. Ricordo però che il MC svolge esclusivamente visite di “Idoneità alla mansione” per le quali rilascia appositi certificati contenenti giudizi di idoneità piena, idoneità con limitazioni (es. carichi) o non idoneità (parziali e/o temporanee (es. “fino allo svolgimento di accertamenti secondari” piuttosto che “fino al termine della riabilitazione”, etc): in quest’ultimo caso la non idoneità può determinare la completa o parziale astensione dall’attività lavorativa (con le forme di tutela contrattuali come ferie, malattia, aspettativa non retribuita).
5) Una volta certificata, ho diritto a un periodo di malattia?
Il MMG (o medico curante) può disporre di periodi di malattia per il lavoratore che evidenzi problematiche sanitarie come potrebbe essere lo stress che possa avere origine da problemi personali o famigliari ad esempio piuttosto che originati dall’ambiente di lavoro. Ma non può essere prescritto dal MC o da uno specialista, i quali possono solo consigliare al lavoratore di rivolgersi al proprio MMG per ottenere la tutela prevista dall’INPS tramite procedure e comunicazioni ufficiali con l’Ente stesso ed il Datore di Lavoro.
6) Qualora un lavoratore ritenesse di essere in una condizione di burn out, con chi può parlarne in Azienda per trovare delle soluzioni?
In azienda può rivolgersi ai propri Responsabili che sapranno come meglio consigliarlo. In alternativa, tramite l’RSPP, può richiedere una visita straordinaria al MC con motivazioni ad esempio di “diminuite capacità lavorative per ragioni di salute”: il Medico Competente, esprimendosi come detto sopra, con giudizi di idoneità alla mansione, potrà nel contempo consigliare al lavoratore di rivolgersi ad uno specialista od al proprio MMG.
7) L’Azienda cosa può mettere in atto per prevenire questo rischio?
Qualora il malessere, il disagio, la malattia, possano derivare da problematiche aziendali, la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare l’adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi ed introdotte sotto forma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare (ad esempio la sostituzione di attrezzature obsolete o non più a norma, la rimodulazione di orari di lavoro o di gruppi di lavoro, l’adeguamento di ambienti di lavoro, l’introduzione di welfare ed attenzioni al benessere dei lavoratori, ecc.) spetterà al Datore di Lavoro che, integrando la politica aziendale con la partecipazione e la collaborazione del Gruppo Gestione Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato, potrà individuare le misure di prevenzione e protezione adeguate.