Il nuovo Codice degli Appalti, in vigore dal 01/04/2023, è diventato efficace dal 01/07/2023, ad esclusione di alcuni aspetti che saranno esecutivi a partire dal 01/01/2024.
È giunto il momento di iniziare a conoscerlo un po’ più da vicino.
5 Libri, 229 articoli e 38 allegati di fondamentale importanza per chi, come noi, partecipa quotidianamente alle procedure di gara indette dalle Pubbliche Amministrazioni. Vediamo insieme, in sintesi, solo alcune delle principali modifiche introdotte.
1. SOGLIE (art. 50 comma 1)
Partendo dalle soglie europee, per i contratti di servizi:
– l’affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, ma con obbligo di rotazione, è possibile fino a un importo pari a 140.000 euro, assicurando che siano scelti soggetti idonei;
– la procedura negoziata con la consultazione di 5 operatori economici per importi da 140.000 fino a 215.000 euro.
Per i servizi sociali, invece, la soglia è di 750.000 euro.
2. PRINCIPIO DI ROTAZIONE (art. 49)
L’art. 49 del dlgs 36/2023 norma il principio di rotazione di appalti sottosoglia. Il comma 2 indica il divieto di affidamento (diretto) o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:
– una commessa nello stesso settore merceologico;
– la stessa categoria di opere;
– lo stesso settore di servizi.
È stato poi previsto l’innalzamento della soglia a fronte della quale è possibile procedere all’affidamento all’aggiudicatario uscente, in deroga alla disciplina sull’obbligo di rotazione, da 1.000 euro (prima stabilita nelle Linee guida) a 5.000 euro (ora indicata art. 49, comma 6).
Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:
– nelle procedure ordinarie su bando o negoziate “di tipo aperto” (senza limiti al numero di operatori);
– nel caso in cui l’oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;
– nel caso in cui l’importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente.
Il principio di rotazione degli affidamenti può essere motivatamente derogato:
– per importi inferiori ai 5.000 euro;
– per importi pari o superiori a 5.000 euro: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
– Servizi alla persona (art. 128 Codice).
3. REVISIONE PREZZI (art. 60)
Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione prezzi. Questa clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo. La revisione opererà “nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”.
4. SUBAPPALTI (art. 119) Il Codice Appalti 2023 introduce novità rilevanti anche con riguardo al subappalto con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento delle medie e piccole imprese nel settore delle commesse pubbliche, sopprimendo i limiti quantitativi al subappalto e l’obbligo di indicare una terna di nominativi di subappaltatori in fase di offerta.
La novità più importante è data dal subappalto cosiddetto “a cascata”, vietato nel precedente Codice ex d.lgs. 50/2016 e introdotto per esigenze di adeguamento alla normativa europea. Desta particolari perplessità l’assenza di quantitativi massimi subappaltabili e, soprattutto, la possibilità di ricorrere a ulteriori subappalti. Rimane in capo, comunque, alla Stazione Appaltante, la facoltà motivata di limitare l’utilizzo dell’istituto del subappalto.
L’articolo definisce, inoltre, l’obbligo di riconoscere ai lavoratori in subappalto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, in alcuni casi anche attraverso l’applicazione dello stesso CCNL del soggetto subappaltante.
5. CRITERI AGGIUDICAZIONE APPALTI (art. 108)
Per il nostro settore, nessuna novità rispetto al vecchio codice laddove sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi).
Uno dei punti focali del nuovo codice appalti è la DIGITALIZZAZIONE del ciclo vita dei contratti, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Questo punto (Libro I) sarà efficace a partire dal 01 Gennaio 2024. I principali obiettivi della Digitalizzazione sono: semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti, maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni, monitoraggio tempestivo del mercato e prevenzione di fenomeni distorsivi. Diventa obbligatorio utilizzare piattaforme aperte interoperabili grazie alle quali si attua il principio once only e che consentono un solo inserimento di dati e quindi la possibilità per le altre piattaforme di reperire i dati autonomamente.
Sono questi solo alcuni aspetti di novità.
Si tratta di un argomento molto complesso che sarà oggetto di approfondimenti successivi.